Statuto di Visarte-Ticino
Associazione professionale delle arti visive

 

A) Denominazione, sede, scopo

Art. 1 Denominazione e sede

1 – Con la denominazione Visarte-Ticino è costituita un’associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

2 – Visarte-Ticino è un gruppo regionale di Visarte-Svizzera. Per questa ragione per gli aspetti non esplicitamente regolati da questo statuto fa stato quello di Visarte-Svizzera.

3 – La sede di Visarte-Ticino è situata presso il segretariato dell’associazione.

Art. 2 Scopo

Visarte-Ticino è un’organizzazione senza scopo di lucro che raggruppa artisti e architetti che praticano professionalmente le arti visive, come pure persone e istituzioni che sostengono il loro operato.

Il suo scopo consiste:

– nella tutela degli interessi artistici, professionali, giuridici, materiali e politico- culturali dei propri associati;

– nella promozione delle relazioni e della diffusione di informazioni tra i propri associati, come pure tra loro e gli interessati al loro operato;

– nella promozione e nello sviluppo delle arti visive in genere.

B) Ammissione

Art. 3 Disposizioni generali

Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Art. 4 Soci attivi

1 – Possono diventare soci attivi gli artisti professionisti e gli architetti che adempiono alle condizioni di appartenenza a Visarte-Svizzera.

2 – Le condizioni di ammissione dei soci attivi vengono regolate dallo statuto di Visarte Svizzera.

3 – I soci attivi hanno diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino e a Visarte Svizzera nonché il diritto di eleggere e di essere eletti. Essi sono tenuti a versare una quota sociale.

4 – Nel caso di soggiorno all’estero a partire da un anno e per una durata massima di cinque anni, l’appartenenza all’associazione può essere sospesa. Durante questo periodo lo saranno pure i diritti e doveri nei confronti di Visarte-Ticino.

Art. 5 Soci newcomers

1 – I newcomer sono artisti visivi, architetti e curatori (indipendenti) che soddisfano solo parzialmente i criteri di ammissione per i membri attivi.

2 – La procedura di ammissione si svolge secondo gli statuti di Visarte Svizzera.

3 – I newcomer hanno tre anni dalla loro affiliazione per fornire la prova che soddisfano i criteri di ammissione. Vedi Cpv. 3.

4 – I newcomer non hanno né il diritto di voto né il diritto di essere eletti.

5 – I newcomer devono pagare una quota sociale annuale di iscrizione.

6 – I newcomer hanno diritto alle prestazioni speciali previste dallo statuto di Visarte Svizzera.

Art. 6 Soci sostenitori

1 – Possono diventare soci sostenitori le persone fisiche e le istituzioni che sostengono idealmente e finanziariamente l’associazione.

2 – Le domande di ammissione in qualità di socio sostenitore vengono presentate mediante l’apposito formulario disponibile presso la sede di Visarte-Ticino.

3 – L’approvazione della qualità di socio sostenitore è di competenza del comitato.

4 – I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino e a Visarte-Svizzera nonché il diritto di eleggere e di essere eletti. Essi sono tenuti a versare una quota sociale.

5 – I soci sostenitori possono accedere alle pubblicazioni di Visarte-Ticino e di Visarte Svizzera e ricevono un omaggio annuale creato da un socio attivo di Visarte-Ticino.

Art. 7 Soci promotori

1 – Possono diventare soci promotori le persone fisiche e le istituzioni che sostengono idealmente e finanziariamente Visarte-Ticino.

2 – Le domande di ammissione in qualità di socio promotore vengono presentate mediante l’apposito formulario disponibile presso la sede di Visarte-Ticino.

3 – L’approvazione della qualità di socio promotore è di competenza del comitato.

4 – I soci promotori hanno il diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino nonché il diritto di essere eletti. Essi non hanno il diritto di eleggere.

5 – I soci promotori possono accedere alle pubblicazioni di Visarte-Ticino e ricevono un omaggio annuale creato da un socio attivo di Visarte-Ticino.

Art. 8 Soci onorari

1 – Su richiesta del comitato o di un socio, l’assemblea generale può conferire, con l’approvazione di Visarte-Svizzera, la qualità di socio onorario a persone che hanno reso servizi straordinari all’associazione o che si sono particolarmente distinte nelle arti visive.

2 – I soci onorari godono degli stessi diritti attribuiti ai soci attivi, ma sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Art. 9 Cessazione

1 – La qualità di socio cessa in caso di morte o di dimissioni, esclusione o radiazione da Visarte-Svizzera. Essa può anche essere sospesa.

2 – Le dimissioni devono essere comunicate al segretariato di Visarte-Ticino con un preavviso di due mesi per la fine dell’anno civile.

3 – L’assemblea ordinaria di Visarte-Ticino può escludere dalla sua associazione i soci che recano notevole pregiudizio agli interessi della medesima.

4 – La qualità di socio è sospesa se non viene versata la quota annuale e nel periodo di sospensione sono sospesi anche tutti i diritti derivati dalla qualità di socio.

5 – I soci che non adempiono all’obbligo di versamento delle quote durante due anni consecutivi senza motivi giustificati possono essere radiati dall’associazione da parte del comitato.

C) Organi

Art. 10 Disposizioni generali

Gli organi di Visarte-Ticino sono i seguenti:

a – l’assemblea generale

b – il comitato

c – il segretariato

d – l’ufficio di revisione

a) L’assemblea generale

Art. 11 Compiti e competenze

1 – L’assemblea generale è l’organo supremo di Visarte-Ticino.

2 – L’assemblea generale ha i seguenti compiti e competenze:

a – approva il rapporto annuale e il conto annuale;

b – approva il bilancio preventivo;

c – approva il verbale della precedente assemblea;

d – nomina il presidente e gli altri membri del comitato, ne sorveglia la gestione e dà loro discarico;

e – designa i membri dell’ufficio di revisione;

f – delibera in merito all’esclusione dei soci;

g – nomina i delegati per l’assemblea annuale dei delegati di Visarte-Svizzera;

h – delibera in merito alle richieste dei soci e del comitato;

i – delibera in merito al conferimento della qualità di socio onorario;

l – provvede alla revisione degli statuti;

m – decide in merito allo scioglimento, la fusione o la scissione di Visarte – Ticino;

n – delibera e prende posizione in merito a tutte le questioni che non sono di esplicita competenza di un altro organo.

Art. 12 Convocazione, modalità, decisioni

1 – L’assemblea ordinaria di Visarte-Ticino ha luogo annualmente, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e almeno quattro settimane prima dell’assemblea dei delegati di Visarte-Svizzera.

2 – Se lo ritiene opportuno il comitato può convocare un’assemblea generale straordinaria; inoltre un quinto dei soci attivi può richiedere per iscritto la convocazione di un’assemblea straordinaria.

3 – Le assemblee straordinarie richieste dai soci attivi sono atte a deliberare se sono presenti almeno un quarto dei soci attivi.

4 – Il segretariato comunica ai soci il luogo e la data dell’assemblea ordinaria o straordinaria con almeno sei settimane di anticipo.

5 – Eventuali richieste dei soci devono giungere al comitato almeno quattro settimane prima dell’assemblea ordinaria o straordinaria.

6 – Il comitato designa chi presiede l’assemblea, di regola il presidente

7 – L’assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti decide chi presiede l’assemblea. È riservato l’art. 22 del presente statuto.

8 – Durante le assemblee le votazioni e le elezioni avvengono con voto palese, a meno che l’assemblea stessa o chi la presiede decida altrimenti.

9 – Delle discussioni e delle decisioni dell’assemblea deve essere redatto un verbale.

b) Il comitato

Art. 13 Elezione e mandato del comitato

1 – Il comitato è l’organo esecutivo di Visarte-Ticino

2 – Il comitato è costituito da cinque a sette membri, di cui al massimo due possono essere soci sostenitori, soci promotori, o soci onorari.

3 – Il presidente e i membri del comitato sono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato triennale.

4 – Se possibile la funzione di presidente sarà affidata prioritariamente ad un socio attivo di Visarte-Ticino.

5 – Qualora un posto risultasse vacante in seguito a dimissione o a decesso, il comitato può procedere ad una nomina ad interim che verrà rettificata nel corso dell’assemblea successiva.

6 – Le dimissioni di uno o più membri del comitato devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno che precede l’assemblea ordinaria.

Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:

a) dirige e sorveglia la gestione e le finanze di Visarte-Ticino;

b) definisce gli obiettivi e fissa le strategie dell’associazione;

c) decide l’utilizzo dei mezzi finanziari ordinari o straordinari in conformità agli obiettivi dell’associazione;

d) rappresenta Visarte-Ticino nei confronti di terzi, potendo delegare al segretariato;

e) possiede diritto di firma giuridicamente vincolante in nome dell’associazione con firma collettiva a due di cui una deve essere del presidente;

f) nomina i membri del segretariato, ne definisce i criteri di assunzione e l’onorario, definisce i loro compiti, ne sorveglia l’operato e ne disciplina i relativi diritti di firma;

g) stabilisce eventuali retribuzioni per i membri del comitato, per i membri delle commissioni e dei delegati;

h) provvede, a norma del presente statuto, alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee ordinarie o straordinarie.

Art. 14 Costituzione, delega, ricorso a terzi

1 – Il comitato si organizza autonomamente e decide sulla distribuzione delle mansioni fra i suoi membri.

2 – Il comitato può delegare o coinvolgere terzi per e nella creazione di gruppi di lavoro.

3 – Le sedute del comitato vengono convocate dal presidente oppure su domanda esplicita di almeno due membri del comitato, e sottostanno a verbale.

4 – Il comitato può riunirsi se sono presenti almeno quattro dei suoi membri, prende decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi, ed in caso di parità di voti, decide il presidente.

5 – I soci sostenitori, promotori ed onorari, membri del comitato possiedono diritto di voto nelle questioni attinenti a Visarte-Ticino nonché il diritto di essere eletti durante tutto il periodo del loro mandato.

c) Il segretariato

Art. 15 Compiti

1 – Il segretariato svolge conformemente al presente statuto gli affari correnti di Visarte Ticino.

2 – Esso è tenuto a contabilizzare il suo operato in modo da poter essere consultato ogni qual volta il presidente o almeno due membri del comitato lo desiderassero. Uno o più membri del segretariato devono partecipare alle sedute del comitato.

Art. 16 Composizione

Il segretariato è composto da una o più persone che non devono necessariamente essere soci di Visarte-Ticino.

d) Ufficio di revisione

Art. 17 Compiti

L’ufficio di revisione verifica ogni anno le finanze dell’associazione, redige un rapporto di revisione all’attenzione dell’assemblea ordinaria e partecipa a quest’ultima.

Art. 18 Eleggibilità

1 – Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone che non fanno parte né del comitato, né del segretariato. I membri dell’ufficio di revisione possono essere soci di Visarte-Ticino, ma non essere direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

2 – I membri dell’ufficio di revisione possono essere rieletti.

D) Finanze

Art. 19 Disposizioni generali

Le attività di Visarte-Ticino sono finanziate da quote sociali, sussidi e donazioni di terzi.

Art. 20 Quote sociali

1 – L’ammontare della quota sociale viene definita dal comitato e approvata dall’assemblea ordinaria.

2 – L’ammontare minimo della quota sociale deve comprendere la parte di quota a favore di Visarte-Svizzera in conformità del rispettivo statuto come pure la copertura degli obblighi nei confronti dei soci sostenitori e promotori.

Art. 21 Contabilità

1 – L’esercizio finanziario di Visarte-Ticino corrisponde all’anno civile.

2 – Il comitato allestisce annualmente un conto perdite profitti, un bilancio consultivo e un preventivo. Questi documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria.

Art. 22 Esclusione della responsabilità

Visarte-Ticino non risponde delle obbligazioni assunte personalmente dai propri soci.

E) Disposizioni finali

Art. 23 Revisione dello statuto e scioglimento

1 – Le revisioni dello statuto sono decise dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

2 – Lo scioglimento, la fusione con altri gruppi regionali, o la scissione dell’associazione sono decisi dall’assemblea, su proposta del comitato, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. In caso di scioglimento di Visarte-Ticino il patrimonio viene affidato in gestione fiduciaria al comitato centrale di Visarte-Svizzera. Se entro cinque anni viene costituita nella stessa regione una nuova associazione con gli stessi interessi o ambiti specialistici, a quest’ultima viene consegnato il patrimonio dell’associazione sciolta. In caso contrario, il suddetto patrimonio confluisce direttamente nelle casse di Visarte-Svizzera.

Art. 24 Entrata in vigore

Questo statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria di Visarte-Ticino il 31.3.2012 ed entra in vigore immediatamente il giorno dell’approvazione da parte del comitato centrale di Visarte-Svizzera.

 

Statuto di Visarte-Ticino

Revisione ufficiale del 5.9.2019 approvata dall’assemblea del 29.8.2020.

 

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Statuto_Visarte-Ticino_approvato dall’Assemblea del 29 agosto 2020)